STATUTO

ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE
È costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: "UNIONE ITALIANA LOTTA ALLA DISTROFIA MUSCOLARE CHIOGGIA ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO" in breve "UILDM CHIOGGIA ODV" che assume la forma giuridica di associazione riconosciuta, apartitica e aconfessionale.
L'organizzazione ha sede legale in Chioggia (VE), Via del Boschetto n. 6/H.
Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2- STATUTO
L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazio-ne, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
L'assemblea delibera gli eventuali regolamenti di esecuzione dello statuto per la di-sciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 - EFFICACIA DELLO STATUTO
Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'organizzazione; esso costitui-sce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stes-sa.
ART. 4 - INTERPRETAZIONE DELLO STATUTO
Lo statuto è inteso secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato.
Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento dell'ente, anche se forma oggetto di atto separato, costituisce parte integrante dell'atto costitutivo. In caso di contrasto tra e clausole dell'atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le se-conde.
ART. 5 - FINALITÀ
L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristi-che e di utilità sociale.
Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalen-dosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati di cui all'art. 5 comma 1 del D.Lgs. 117/2017, lettere:
a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 no-vembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e suc-cessive modificazioni;
b) interventi e prestazioni sanitarie;
c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Mini-stri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di dena-ro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse genera-le a norma del presente articolo;
t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, in-cluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno nel:
- promuovere ogni iniziativa che sostenga psicologicamente e materialmente le per-sone disabili e le loro famiglie attraverso l'organizzazione di attività ricreative, for-mative e di sostegno personale;
- divulgare la conoscenza dei problemi posti dalle malattie neuromuscolari per una loro efficace prevenzione;
- contribuire alla prevenzione e al superamento dei problemi psicologici e sociali che accompagnano le malattie neuromuscolari;
- promuovere ogni iniziativa che concorra alla realizzazione della autonomia e della vita indipendente delle persone con disabilità;
- promuovere, collaborare, sostenere e gestire iniziative, progetti e servizi per la diagnosi, l'assistenza sanitaria, il trasporto, il sostegno psicologico, il sostegno eco-nomico, l'accoglienza ed ogni altro servizio finalizzato all'integrazione sociale, sco-lastica, culturale e sportiva delle persone con disabilità ed in particolare affette da patologie neuromuscolari;
- rappresentare le problematiche delle persone con disabilità presso le Istituzioni pubbliche e le organizzazioni private che operano nell'ambito dei diritti e dei servizi per le persone con disabilità, nonché presso l'opinione pubblica allo scopo di sensi-bilizzare e promuovere la cultura della progettazione accessibile per il superamento delle barriere architettoniche e culturali e per una piena integrazione sociale delle persone con disabilità e affermazione delle loro potenzialità personali;
- curare e produrre pubblicazioni, riviste, notiziari di informazione e di aggiorna-mento su argomenti culturali e scientifici che rientrano nelle aree di interesse istitu-zionali;
Per il perseguimento delle proprie finalità l'Associazione può promuovere la costi-tuzione e/o partecipazione ai soggetti giuridici che hanno per scopo l'erogazione di servizi sociali, socio assistenziali, socio-sanitari, e culturali ovvero servizi, iniziati-ve e attività che attengono alle finalità di cui sopra.
Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate e potrà trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attivi-tà da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi e attività diver-se secondo quanto previsto articolo 33 del d.lgs 117/2017.
L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, at-tività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a que-ste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.
L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.
L'organizzazione di volontariato opera nel territorio della Regione Veneto.

ART. 6 - ADESIONE ALLA UILDM NAZIONALE
L'Associazione aderisce alla "UILDM Nazionale - Unione Lotta alla Distrofia Mu-scolare", di cui condivide i principi costitutivi e le finalità statutarie; accetta, in par-ticolare, i principi di "unità", di "solidarietà", e di "autonomia" stabiliti dallo statuto della UILDM Nazionale.
L'associazione UILDM Chioggia ODV ha comunque la totale autonomia giuridica, amministrativa, contabile e patrimoniale.

ART. 7 - AMMISSIONE
Sono soci tutte le persone fisiche che condividono le finalità della associazione, le quali, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.
Il numero dei soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero do-vesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'organizzazione dovrà darne tem-pestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il nu-mero entro un anno.
L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro dei soci.
In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni motivandola.
L'aspirante socio può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.
L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando quanto previsto all'art. 9 del presente statuto.
Non è ammessa la categoria di soci temporanei.
La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 8 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI
I soci hanno pari diritti e doveri.
Hanno il diritto di:
- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute per l'attività di volontaria-to effettivamente prestate. Le spese devono essere, di norma preventivamene au-torizzate e adeguatamente documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendi-conto economico - finanziario, consultare i verbali e i libri sociali.
Gli aderenti all'organizzazione (soci) hanno il dovere di:
- rispettare il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni;
- concorrere per la realizzazione delle finalità dell'associazione;
- versare la quota associativa secondo l'importo e le modalità stabilite dall'organo competente.
La qualifica di socio è intrasmissibile.

ART. 9 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO
La qualifica di socio si perde per il recesso, decadenza, esclusione o per causa di morte. Il recesso deve avvenire secondo le modalità indicate all'art. 24 comma 2 del Codice Civile, mediante dichiarazione di recesso comunicata per iscritto al Consi-glio Direttivo. La dichiarazione di recesso avrà effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.
Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi che comunque abbiano ces-sato di appartenere alla associazione, non possono ripetere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.
Decade automaticamente il socio che, nonostante la messa in mora, non provvede a mettersi in regola con il pagamento della quota associativa annuale nei termini in indicatigli.
Il socio che contravviene in modo grave ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. L'associato può, en-tro 60 giorni dalla comunicazione di esclusione, chiedere che sull'istanza si pronun-ci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.
ART. 10 - VOLONTARIO E ATTIVITA' DI VOLONTARIATO
Il volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclu-sivamente per fini di solidarietà.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.
L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal be-neficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condi-zioni preventivamente stabilite dall'organizzazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.
ART. 11 - GLI ORGANI SOCIALI
Sono organi dell'associazione:
- Assemblea dei soci;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- Organo di controllo;
- Organo di revisione.
Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30, comma cinque che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente soste-nute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
Gli organi rimangono in carica fino all'insediamento del nuovo organo.

ART. 12 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI
L'assemblea è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano. L'assemblea è presie-duta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun socio.
L'assemblea delibera a maggioranza dei voti presenti ferme le limitazioni previste per le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'associazione.
I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'assemblea, conservato presso la sede dell'associazione, in libera vi-sione a tutti i soci.

ART. 13 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA
Sono compiti dell'assemblea:
- approvare il bilancio di esercizio;
- fissare l'importo delle quote sociali;
- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approvare eventuali regolamenti interni;
- eleggere il Consiglio Direttivo e revocarlo in caso di gravi motivi;
- eleggere l'organo di controllo, nel caso in cui ricorrano i presupposti previ-sti dalla norma;
- eleggere l'organo di revisione, nel caso in cui ricorrano i presupposti previ-sti dalla norma e comunque se tale funzione non viene esercitata dall'organo di controllo ai sensi dell'art. 30 co. 6 del D.Lgs. n. 117/2017;
- deliberare in ordine all'esclusione dei soci o alla mancata ammissione di aspiranti soci nel caso in cui questi ne facciano ricorso;
- deliberare la partecipazione ad Enti, società e altri organismi con finalità statutarie analoghe o strumentali per il raggiungimento degli scopi sociali;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione del-l'organizzazione;
- deliberare su quant'altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

ART. 14 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA
Le assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate dal Presidente.
Il Presidente è tenuto inoltre a convocare l'assemblea:
- su richiesta della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo;
- su richiesta sottoscritta da almeno un decimo degli aderenti iscritti nel registro dei soci in cui siano esposte le motivazioni e l'argomento da sottoporre all'esame dei soci;
- su richiesta del Revisore su questioni riguardanti l'amministrazione dell'associazione.
La convocazione avviene con modalità tali da garantire la conoscenza personale e diretta da parte del socio mediante comunicazione scritta, lettera, fax, e-mail o altro mezzo di comunicazione elettronica spedita o divulgata al recapito risultante dal li-bro soci o al recapito a tal fine comunicato dai soci o mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione o sul sito web istituzionale, contenente l'ordine del giorno, spedita almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per l'assemblea.

ART. 15 - ASSEMBLEA ORDINARIA
L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio.
L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la parte-cipazione della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.
I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto in sede di assemblea nei casi in cui si si tratta della loro responsabilità in quanto amministratori dell'associazione.
L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

ART. 16 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA
L'assemblea straordinaria è convocata per:
- modificare lo statuto dell'associazione con la partecipazione del 50% (cinquanta per cento) più uno dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
- deliberare lo scioglimento e la liquidazione, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 17 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione ordinaria e straor-dinaria dell'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi gene-rali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revoca-to, per gravi e comprovati motivi.
Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di soci, da cinque (5) a undici (11) componenti, eletti dall'assemblea tra i soci. Rimane in carica per la durata di anni tre (3) dalla data della sua elezione.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente, nomi-na inoltre il Segretario e il Tesoriere dell'associazione.
Alle sedute del Consiglio Direttivo può partecipare il Revisore con diritto di parola, ma senza diritto di voto.
Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazio-ne la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.
In particolare, tra gli altri compiti:
- amministra l'organizzazione;
- attua le deliberazioni dell'assemblea;
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla leg-ge;
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la program-mazione economica dell'esercizio;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runts;
- delibera sull'esclusione dei soci;
- accoglie o rigetta le domande dei soci.
Il potere di rappresentanza è attribuito al Presidente o al vice-Presidente in caso di sua assenza o impedimento, è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non so-no opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
Il presidente dell'organizzazione è il presidente del Consiglio Direttivo.
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti del Consiglio Di-rettivo decada dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostitu-zione, nominando il primo tra i non eletti o in assenza altro socio, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in ca-rica fino allo scadere dell'intero Organo.
Nel caso in cui oltre la metà dei membri dell'Organo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Organo.

ART. 18 - IL PRESIDENTE
Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la im-pegnano verso l'esterno.
Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.
Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per le dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi e comprovati motivi, deliberata dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.
Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo. Fir-ma gli atti e cura l'esecuzione delle deliberazioni assunte dagli organi dell'associazione riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 19 - IL SEGRETARIO. IL TESORIERE.
Il Consiglio Direttivo può nominare al suo interno il segretario e/o il tesoriere.
Compete al Segretario:
- la tenuta dei libri sociali;
- la verbalizzazione delle riunioni degli organi sociali;
- la tenuta della corrispondenza dell'archivio dell'Associazione.
Il Segretario collabora con il Presidente nel disbrigo delle attività di gestione della Associazione.
Compete al Tesoriere:
a) le elaborazioni funzionali alla predisposizione dei bilanci e delle relazioni che li accompagnano;
b) la gestione contabile della associazione e la gestione delle entrate e delle spese.

ART. 20 - ORGANO DI CONTROLLO - ORGANO DI REVISIONE LEGA-LE DEI CONTI
L'Organo di Controllo è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore legale iscritto al relativo registro.
L'organo di controllo:
- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di cor-retta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidari-stiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del d.lgs 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sul-l'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
L'organo di controllo svolge altresì il controllo contabile al superamento dei limiti previsti all'art.31 del d.lgs 117/2017 nel caso in cui non sia appositamente nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
L'Organo di Revisione Legale dei Conti è nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 o comunque quando l'organo di controllo non eserciti anche tale specifica funzione. E' formato da un revisore legale dei conti iscritto al relativo re-gistro.

ART. 21 - RISORSE ECONOMICHE
Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:
- quote associative;
- contributi dei soci/o di privati;
- contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 22 - IL PATRIMONIO
Il patrimonio dell'associazione è indivisibile ed è costituito:
- dal fondo di dotazione iniziale indicato nell'atto costitutivo, che ammonta ad Eu-ro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero), dei quali Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero), sono destinati a costituire il "fondo patrimoniale di garanzia", indisponibile e vincolato a garanzia dei terzi che instaurino rapporti con l'Associazione;
- da eventuali beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili, dalle quote di partecipazione in altri soggetti giuridici che diverranno di proprietà dell'Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e dona-zioni;
- da contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nel-la sede dell'associazione sono elencati nell'inventario depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli aderenti. La gestione del patrimonio dell'associazione è in capo agli organi dell'associazione stessa; eventuali alienazio-ni sono proposte dal Consiglio Direttivo e deliberate dall'assemblea.

ART. 23 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E OBBLIGO DI UTILIZZO DEL PATRIMONIO
L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, com-prensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 24 - BILANCIO E BILANCIO SOCIALE
I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.
Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo o entro 6 mesi qualora particolari esigenze lo richiedessero.
Il Bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.
ART. 25 - CONVENZIONI
Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di am-ministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.
Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.
ART. 26 - PERSONALE RETRIBUITO
L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti pre-visti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.
I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da eventuale apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 27 - RESPONSABILITÀ ED ASSICURAZIONE DEI VOLONTARI
I volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortu-nio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28 - RESPOSABILITA' DELLA ORGANIZZAZIONE
L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche e con il proprio patrimonio, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati e delle obbligazioni assunte.

ART. 29 - ASSICURAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE
L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabi-lità contrattuale ed extracontrattuale della organizzazione stessa.

ART. 30 - SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO
Lo scioglimento è deliberato dall'assemblea straordinaria col voto favorevole di al-meno tre quarti degli associati.
In caso di scioglimento o cessazione dell'organizzazione, i beni, dopo la liquidazio-ne, saranno devoluti alla UILDM nazionale o, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 31 - DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme in mate-ria di enti contenute nel libro primo agli artt. 14 e seg. del codice civile e delle leggi speciali in materia.
Gli adeguamenti del presente statuto adottati ai sensi dell'art. 101 comma 2 D.Lgs 117/2017 saranno efficaci alla decorrenza del termine di cui all'art. 104 comma 2 del D.Lgs 117/2017, cessando nel contempo di efficacia le vecchie clausole statuta-rie rese necessarie dall'adesione al regime ONLUS, ma divenute incompatibili con la sopravvenuta disciplina degli enti del Terzo Settore, vecchie clausole che pertan-to rimangono in vigore fino al predetto termine di efficacia.

 

 

BOZZA STATUTO per Assemblea Straordinaria